Bando affitti 2010


BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER  LA SPESA SOSTENUTA PER CANONE DI LOCAZIONE - L. 431/98 - anno 2010 

            Art. 1 - OGGETTO

Il presente avviso ha per oggetto modalità e condizioni per l'accesso al Fondo Nazionale per l'erogazione di contributi ad inquilini che sostengano un canone di locazione eccessivamente oneroso rispetto alla capacità economica familiare, sostenuta nell'anno 2009, previsti sia dall'art. 11 della Legge 431/1998 che dalla D.G.R. n. 1288 del 03/08/2009.

 Art. 2 - REQUISITI

Possono presentare domanda di contributo gli inquilini in possesso dei seguenti requisiti:

a) contratto di locazione regolarmente registrato relativo ad alloggio di proprietà pubblica o privata esclusi gli alloggi  soggetti alla generale disciplina E.R.P;

b) alloggio di civile abitazione, che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

c) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;

d) possesso di regolare permesso/carta di soggiorno e del certificato storico di residenza attestante, da almeno cinque anni continuativi, la residenza nella Regione Marche ovvero dieci anni continuativi nel territorio nazionale per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea;

e) residenza anagrafica nel Comune di Recanati e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;

f) mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, così come definito dall'art. 2 della L.R. n. 36/2005 e successive modificazioni, situato in qualsiasi località;

g) valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), con incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, rientrante entro i valori di seguito indicati:

• FASCIA A

Valore ISEE non superiore ad € 5.349,89 equivalente all'importo annuo dell'assegno sociale INPS per l'anno 2010) - Incidenza del canone non inferiore al 30%;

• FASCIA B

Valore ISEE non superiore ad € 10.699,78 (equivalente all'importo annuo di due assegni sociali INPS per l'anno 2010) - Incidenza del canone non inferiore al 40%.

Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione per  famiglie composte da una sola persona.

I valori da prendere a riferimento per il calcolo dell'ISEE sono quelli desunti dai redditi prodotti nell'anno 2009.  

Art. 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di contributo è redatta utilizzando gli appositi modelli, in distribuzione gratuita presso l'URP (loggiato comunale - aperto dal lunedì al sabato dalle 9,30 alle 13,00), tel. 071-7587303, dal 30 settembre al 15 novembre 2010.

La domanda va di regola presentata dal titolare del rapporto locativo.

Qualora presentata da persona diversa, avente comunque la residenza anagrafica nel medesimo appartamento, è richiesta dichiarazione che nessun altro soggetto residente nell'appartamento ha presentato richiesta di contributo.

Unitamente alla domanda deve essere allegata, in copia fotostatica, la seguente documentazione:

·            codice fiscale del richiedente;

·            per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea, carta/permesso di soggiorno di tutto il nucleo familiare, nonché il possesso del certificato storico di residenza attestante almeno 5 anni continuativi di residenza nella Regione Marche o 10 anni continuativi nel territorio nazionale;

·            dichiarazione sostitutiva unica e attestazione valore ISEE per l'anno 2010, relativa all'anno 2009;

·            contratto di locazione regolarmente registrato e relative bollette di affitto pagate nell'anno 2010 (le restanti ricevute dovranno essere prodotte e consegnate entro il mese di gennaio 2011). Il contributo è comunque erogato sui mesi effettivamente pagati e documentati;

·            per chi dichiara l'esistenza di una situazione di handicap o di invalidità, copia della relativa certificazione è rilasciata dalle competenti autorità;

·            eventuale copia del provvedimento di rilascio di immobile, non intimato per inadempienza contrattuale;

·            carta d'identità (nell'ipotesi di invio per posta). 

Art. 4 - DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DEI CONTRIBUTI

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE e precisamente:

• per le domande di Fascia A, il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone di locazione al 30% del valore ISEE;

•  per le domande di Fascia B, il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone di locazione al 40% del valore ISEE.

Il contributo da assegnare può essere aumentato, fino ad un massimo del 25%, anche oltre il tetto fissato per ogni fascia, per nuclei familiari:

·                  con persone ultrasessantacinquenni;

·            con portatore di handicap (art. 3 della legge 05.02.1992, n. 104), o un disabile (invalidità superiore al 66%);

·            nuclei familiari composti da più di 5 persone;

·            genitore solo con uno o più figli minori a carico;

·            in possesso di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile, non intimato per inadempienza contrattuale.

Il canone di locazione massimo riconoscibile ai fini del contributo è fissato in €.560,00 mensili, al netto degli oneri accessori.

Il contributo economico non può in ogni caso essere superiore all'ammontare del canone di locazione.

I richiedenti devono presentare al Comune, ove richiesto, eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria, a pena di decadenza dal contributo.

Se il richiedente, successivamente alla presentazione della domanda trasferisce la propria residenza in altro Comune, può essere erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda; deve altresì comunicare al Comune tutte le variazioni che dovessero intervenire durante l'anno: riduzione del canone di locazione, acquisto di un immobile ecc.

                                    Non sono erogabili  i contributi di importo annuo inferiore ad €.60,00.

            In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato alla persona che succede nel rapporto di locazione. Se non esiste altra persona che succeda nel rapporto di locazione, il Comune provvede a ricalcolare l'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso ed eroga il contributo, così ricalcolato agli eredi.

Il Comune concede i contributi in misura proporzionale al fondo assegnato al Comune dalla Regione Marche.  

Art. 5 - NON CUMULABILITA' CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI

Nella domanda di contributo il richiedente deve specificare se abbia già percepito o se abbia già fatto richiesta di analoghi contributi, compresi quelli per l'autonoma sistemazione di cui all'art.7 dell'Ordinanza Ministro Interni n. 2688 del 26 Settembre 1997 (terremoto del 1997).

            Il richiedente precisa:

- l'importo richiesto o già percepito;

- la normativa in base alla quale è stata presentata domanda.

Al ricorrere delle ipotesi sopra esposte, il contributo massimo concedibile è pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile, ai sensi del presente bando, e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo.

Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti con Legge.  

Art. 6 -VERIFICHE

Le dichiarazioni rese in sede di domanda di contributo sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia.

Le dichiarazioni false vengono perseguite ai sensi di Legge e comportano conseguentemente la perdita del beneficio.

In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese in merito al reddito, il Comune ha facoltà di richiedere all'interessato apposita dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 così come modificato dal D.Lgs 3 maggio 2000 n. 130 o di inviare gli atti agli Uffici Finanziari per gli accertamenti di competenza.  

Art. 7 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per poter esaminare la domanda di contributo, è necessario che la persona interessata fornisca i dati (cioè le informazioni) indicati nel modello di domanda. Se la persona rifiuta di fornire i dati necessari, il Comune non può accogliere la domanda di contributo.

La persona responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dei Servizi Sociali del Comune.

I dati personali forniti:

·            sono protetti ai sensi dell'art. 13 D.Lgs n. 196/2003;

·            sono raccolti e utilizzati, sia con mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia con mezzi cartacei, solo per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per l'erogazione del servizio richiesto, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge o regolamentari;

·            sono trasmessi, anche con strumenti informatici, alla Regione Marche  per gli adempimenti connessi con la concessione e il pagamento del contributo e per confluire nell'Osservatorio regionale per la condizione abitativa;

·            possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti l'accesso o l'erogazione dei servizi richiesti;

·            possono essere utilizzati per la verifica dell'esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

La persona interessata può rivolgersi, in qualsiasi momento, al Dirigente Servizio Servizi Sociali, per esercitare i diritti previsti dal D.Lgs n. 196/2003.

             La normativa che prevede gli obblighi e i compiti in base ai quali è fatto il trattamento dei dati, compresi quelli "sensibili", è quella contenuta nella Legge n. 431/98 e successive modifiche e integrazioni e nella  D.G.R. n. 1288 del 03/08/2009.  


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