Aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari per le Corti D'Assise e per le Corti D'Assise di appello


Il Sindaco visto l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951 n. 287 sul riordinamento dei giudizi di assise,sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952 n. 405 e vista la legge 27 dicembre 1956 n. 1441 ,sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nelle Corti d'assise di appello

I N V I T A

tutti i cittadini (uomini e donne),residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi ndefinitivi dei giudici popolari,che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951 n. 287,e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa,a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'assise o di Corte d'assise di appello. Le domande indirizzate al Sindaco,potranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio comunale e dovranno essere corredate dal titolo di studio e pervenire a detto Ufficio entro e non oltre il 31 Luglio del corrente anno. Estratto della legge 10 aprile 1951 n. 287:

Art. 9 - I giudici popolari per le Corti d'assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti : a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici b) buona condotta morale c) etą non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni d) titolo finale di scuola media di primo grado,di qualsiasi tipo.

Art. 10 - I Giudici popolari delle Corti d'assise di appello oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente,devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado,di qualsiasi tipo.

Art. 12 - Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare : a) i magistrati e,in generale i funzionari in attivitą di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia,anche se non dipende dallo Stato in attivitą di servizio c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.


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