I.C.I. 2011 le aliquote sono rimaste invariate: le modalità di pagamento


UFFICIO TRIBUTI 071/7587256 – 071/7587227- 071/7587295 – 071/7587254

sito internet: www.comune.recanati.mc.it

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI): ANNO 2011 Le aliquote per l’anno 2011 sono rimaste invariate: 6,7 per mille aliquota ordinaria; 9 per mille aliquota per alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (Legge 431/1998, art. 2, comma 4°).

Sono esentate dal pagamento dell’ICI: · le abitazioni principali (comprese le pertinenze senza limitazioni di numero), cioè quelle in cui il proprietario, di norma risiede anagraficamente. Se l’immobile è stato acquistato in corso d’anno, si è esenti dal pagamento dell’ICI per la prima casa solo dal momento in cui si richiede il cambio di residenza, sino a quel momento l’aliquota da applicare è il 6,7 per mille. · L’abitazione assegnata al socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, che la utilizza come abitazione principale; · l’abitazione a disposizione, non locata, di residenti presso istituti di ricovero o cura; · l’abitazione, o quota di essa, posseduta dal coniuge non assegnatario, assegnata con sentenza di separazione o divorzio all’ex coniuge, nel caso in cui il soggetto passivo non possieda altri immobili ad uso abitativo nel territorio comunale.

SI RICORDA CHE RIMANE L’OBBLIGO DEL PAGAMENTO ICI PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI ACCATASTATE CON CATEGORIA A1, A8, A9 (ABITAZIONI SIGNORILI, VILLE, E PALAZZI DI IMPORTANZA STORICA) ED EVENTUALI PERTINENZE . IN TAL CASO L’ALIQUOTA DA APPLICARE è IL 5,3 PER MILLE E LA DETRAZIONE E’ DI EURO 154,94.

I PAGAMENTI SI ESEGUONO IN DUE RATE

· ACCONTO: entro il 16 GIUGNO 2011;

· SALDO: Entro il 16 DICEMBRE 2011;

E’ tuttavia possibile pagare entro il 16 giugno l’importo dovuto per l’intero anno.

MODALITA’ DI PAGAMENTO I pagamenti dell’ICI possono avvenire: · tramite il conto corrente postale n. 80468424 intestato a: “ COMUNE DI RECANATI – Riscossione ICI – Servizio di Tesoreria” · tramite modello F24. Si ricorda che per un importo annuale fino a Euro 3,00 non si deve effettuare il versamento.


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