Nessuna applicazione dell'I.V.A alla tassa sui rifiuti, la sentenza non riguarda Recanati


L’Ufficio Tributi del Comune sta in questi giorni ricevendo numerose richieste di chiarimenti in merito all’applicazione dell’IVA alla tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009. Poiché la questione ha di recente avuto notevole risonanza sui mezzi di informazione, è opportuno chiarire esattamente la situazione.

La Tassa Rifiuti Solidi Urbani applicata dal Comune di Recanati alle utenze domestiche e non domestiche non prevede l’applicazione dell’IVA al 10% sugli importi dovuti. D’altra parte essendo la TARSU una tassa, essa non è assoggettabile all’IVA.

Infatti l’importo dovuto dall’utente e riscosso dal Comune mediante ruolo, è la risultante di un calcolo basato sulla tariffa/mq per l’immobile di riferimento alla quale viene aggiunta la cosiddetta “addizionale Eca” del 5% + una ulteriore maggiorazione della stessa del 5%.

Detta addizionale — originariamente istituita, nella misura del 2%, dall’articolo 1 del Rdl 2145 del 30 novembre 1937 — fu elevata al 5 per cento dall’art.7 del Dlgs Lgt. 100 del 18 febbraio 1946. Una maggiorazione di pari importo (5 per cento) fu in seguito introdotta dall’art.1 della Legge 346 del 10 dicembre 1961. Il potere dei comuni di prelevare dette maggiorazioni con la tassa sui rifiuti — malgrado la soppressione degli Eca — è stato, da ultimo, ribadito dall’articolo 3, comma 39, della legge 549 del 28 dicembre 1995. L’addizionale e la maggiorazione spettano ai Comuni, e sono applicabili (stando alla lettera c) art.1 del Rdl 2145/37) in quanto la tassa viene riscossa con ruolo.

Per quanto sopra, le maggiorazioni del 5% + 5% sull’importo della TARSU addebitate all’utenza non sono assolutamente considerabili come IVA e pertanto non rimborsabili.


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